Art. 6 - Consiglio di garanzia

  1. Il Consiglio d'Istituto nomina, su designazione del Collegio docenti, del Comitato dei Genitori ,del Comitato Studentesco e dell'Assemblea del personale ATA, un Consiglio di garanzia composto da tre insegnanti, due studenti ,un genitore e un rappresentante del personale ATA. I membri del Consiglio di garanzia non devono essere in alcun caso membri del Consiglio di Istituto e di norma,del medesimo Consiglio di classe.
  2. Il Consiglio, che dura in carica tre anni, delibera il proprio regolamento e elegge al suo interno il Presidente e il Segretario. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da un collaboratore amministrativo.
  3. Al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni del dirigente scolastico, degli insegnanti e del Consiglio di classe, che non prevedono l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso.
  4. Il Consiglio di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse sui conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR, art.5, comma 3).
  5. Le riunioni del Consiglio di garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio d'Istituto.
  6. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.