Art. 6 - Consiglio di garanzia
- Il Consiglio d'Istituto nomina, su designazione del Collegio docenti, del Comitato dei Genitori ,del Comitato Studentesco e dell'Assemblea del personale ATA, un Consiglio di garanzia composto da tre insegnanti, due studenti ,un genitore e un rappresentante del personale ATA. I membri del Consiglio di garanzia non devono essere in alcun caso membri del Consiglio di Istituto e di norma,del medesimo Consiglio di classe.
- Il Consiglio, che dura in carica tre anni, delibera il proprio regolamento e elegge al suo interno il Presidente e il Segretario. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da un collaboratore amministrativo.
- Al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni del dirigente scolastico, degli insegnanti e del Consiglio di classe, che non prevedono l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso.
- Il Consiglio di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse sui conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR, art.5, comma 3).
- Le riunioni del Consiglio di garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio d'Istituto.
- Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.