Art. 5 - Procedure ai fini dell'erogazione delle sanzioni

  1. L'insegnante è competente per le sanzioni indicate in tabella.
  2. Il dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola, su proposta o previa consultazione del coordinatore della classe frequentata dallo studente.
  3. Il Consiglio di classe (composto dalla sola componente dei docenti) decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola, su proposta del dirigente o del coordinatore della classe di appartenenza dello studente (DPR, art.4, comma 6).
  4. Il Consiglio di classe e il dirigente decidono solo dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato.
  5. Lo studente può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso (DPR, art.4, comma 3).
  6. Contro le decisioni del Consiglio di classe, che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli studi.
  7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (DPR, art.4, comma 11).
  8. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato, tale limite temporale, il procedimento è estinto.
  9. Il voto relativo alle decisioni disciplinari del Consiglio di Classe è segreto. Non è consentita l'astensione.