Art. 5 - Procedure ai fini dell'erogazione delle sanzioni
- L'insegnante è competente per le sanzioni indicate in tabella.
- Il dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola, su proposta o previa consultazione del coordinatore della classe frequentata dallo studente.
- Il Consiglio di classe (composto dalla sola componente dei docenti) decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola, su proposta del dirigente o del coordinatore della classe di appartenenza dello studente (DPR, art.4, comma 6).
- Il Consiglio di classe e il dirigente decidono solo dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato.
- Lo studente può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso (DPR, art.4, comma 3).
- Contro le decisioni del Consiglio di classe, che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli studi.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (DPR, art.4, comma 11).
- Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato, tale limite temporale, il procedimento è estinto.
- Il voto relativo alle decisioni disciplinari del Consiglio di Classe è segreto. Non è consentita l'astensione.