Regolamento di Istituto

Art. 7 - Norma Finale

  1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei docenti.

Art. 6 - Consiglio di garanzia

  1. Il Consiglio d'Istituto nomina, su designazione del Collegio docenti, del Comitato dei Genitori ,del Comitato Studentesco e dell'Assemblea del personale ATA, un Consiglio di garanzia composto da tre insegnanti, due studenti ,un genitore e un rappresentante del personale ATA. I membri del Consiglio di garanzia non devono essere in alcun caso membri del Consiglio di Istituto e di norma,del medesimo Consiglio di classe.

Art. 5 - Procedure ai fini dell'erogazione delle sanzioni

  1. L'insegnante è competente per le sanzioni indicate in tabella.
  2. Il dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola, su proposta o previa consultazione del coordinatore della classe frequentata dallo studente.

Art. 4 - Codice Disciplinare

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità e di proporzionalità e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica anche attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità.

Art. 3 - Funzionamento della Scuola

La scuola è il luogo dove si realizza il diritto allo studio che va garantito a tutti gli studenti iscritti. Tutti gli spazi e le attrezzature che di essa fanno parte sono a disposizione dell'intera comunità scolastica: è a questa pertanto che spetta la cura di una corretta utilizzazione e di un buona manutenzione di suppellettili, oggetti, ambienti, materiali di lavoro.La scuola dovrà funzionare in modo da rendere possibile la realizzazione di quanto sopra.

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